Art. 15.
(Modifiche alla disciplina delle detrazioni previste dall'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «un importo pari al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un importo pari al 23 per cento»;

          b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

          c) alla lettera c), le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte che eccede 100 euro»;

          d) alla lettera c-bis), le parole: «lire 750.000» sono sostituite dalle seguenti: «387 euro» e le parole: «lire 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro»;

 

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          e) alla lettera d), le parole: «per importo non superiore a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 3.000 euro»;

          f) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, per un importo complessivamente non superiore a 3.700 euro»;

          g) dopo la lettera i-octies) sono aggiunte le seguenti:

      «i-novies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e nel semestre successivo alla data di celebrazione del medesimo per un importo complessivamente non superiore a 35.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative all'organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento dell'abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza. La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi;

          i-decies) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per una detrazione complessiva non superiore a 832 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili nido».

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere i-novies) e i-decies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1, lettera g), del presente articolo.

 

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